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Dettaglio documento pubblicato n. 262
 
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Data: 24/01/2002
Destinatario: Presidente del V° Municipio Ivano Caradonna
Descrizione: Parere sulla proposta di Del. 1210/01, modifiche ed integrazioni al Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Del Comunale 8/2/99 n° 10
   
Dettaglio:
Roma 24/01/2002 Consiglio Municipale del __________________intervento del Consigliere Mario Remoli Gruppo F.I. PARERE SUULA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. S.D. n° 1210/2001. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE L’8/02/1999 n° 10. Premesso che l’art. 17, comma 5 del TUEL, (già art. 8 della Legge 265/99), dispone che nei Comuni con una popolazione superiore a 300.000 abitanti lo Statuto possa prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, attribuendo altresì, con il rinvio alla normativa, applicabile ai Comuni aventi uguale popolazione, agli Organi di tali forme di decentramento, lo Status dei componenti, le modalità di elezione, nomina e designazione ed un pari numero di Consiglieri, prefigurando un modello istituzionale dei Municipi, proprio dei Comuni medio grandi. - che il ruolo di Roma, capitale della Repubblica Italiana, evidenziato dalla Legge Costituzionale del 18/10/2001, n° 3, prevede un ordinamento speciale, disciplinato con Legge dello Stato, diverso dalle altre Città Metropolitane è stato assunto nelle linee programmatiche dell’attuale Sindaco di Roma con “delibera n° 52 del 26/06/2001, nella quale ha ribadito la volontà politica di far compiere un salto di qualità ai Municipi che si avviano a diventare protagonisti di un avanzato e coerente “ Patto di Federalismo” interno all’ amministrazione Comunale, finalizzato a costruire rapporti chiari, fondati sulla certezza delle risorse e contestualmente degli obiettivi. - Che con l’approvazione della delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 19/01/2001, è stata apportata una sostanziale modifica al testo dello Statuto del Comune di Roma che evidenzia la volontà di trasformare le Circoscrizioni in Municipi, in vista inoltre della futura quanto mai prossima costituzione della “Città Metropolitana di Roma Capitale. - Che per quanto attiene alle altre forme di omologazione dell’ordinamento dei Municipi a quello Comunale, è da rilevare che il Regolamento del Municipio, deve essere approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, senza l’obbligo della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale. - Che la delibera del Consiglio Comunale del 28/01/2001 n° 21, di delimitazione dell’area metropolitana di Roma, nel principio di sussidiarietà verticale disposto dal TUEL, configura i Municipi quali istanze di decentramento reale, di compiti e funzioni che nel previdente ordinamento competevano in via esclusiva al Comune di Roma, prevedendo fra l’altro un nuovo ordinamento delle proprie istituzioni, caratterizzato da un complessivo riassetto dei poteri e delle funzioni amministrative adeguato al suo ruolo di Capitale della Repubblica. - Che i Municipi, quale istituzione politica, titolare della rappresentanza della Comunità insistente sul proprio territorio, portatrice di interessi, funzioni e poteri propri, nell’ambito dell’unità del Comune è riconosciuta dall’art. 26 comma 1 dello stesso Statuto del Comune di Roma. Adozione ed autonomia del bilancio: - che l’art. 26, comma 6 bis, punto (a) del nuovo Statuto del Comune di Roma ha recepito l’opportunità fornita dall’art. 17, comma 5 del TUEL, anche in materia di bilancio Municipale, stabilendo che i Municipi godono di una autonomia amministrativa , finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla Legge, dallo Statuto stesso ed organizzano la loro attività in base a criteri di efficienza, efficacia, economicità, in un quadro di risorse certe, con l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. - che lo stesso art. 26, comma 6 bis dello Statuto del Comune di Roma, prevede l’autonomo ed efficace esercizio delle funzioni di competenza Municipale, che, in base al principio di autonomia gestionale riaffermata fra l’altro dal comma 6 bis può essere meglio esercitato dai Municipi. - che nell’ambito delle nuove prerogative assegnate, debba essere ripristinato il comma 4 dell’art. 46, della iniziale Delibera 10 del 99, che prevedeva competente a disporre il Piano Esecutivo di gestione, determinandogli obiettivi di gestione ed affidandoli ai responsabili dei servizi, l’Ufficio di Presidenza, in quanto nella stesura modificata che leggiamo al comma 6 dell’art. 46, “la Giunta del Municipio non dispone del PEG, ma avanza una proposta alla Giunta Comunale. - che all’art. 46 della Delibera in esame prevede la sola autonomia finanziaria e non prevede l’adozione del bilancio da parte del Consiglio Municipale, tornando quindi in dietro sia rispetto al vecchio testo dell’art. 46 , che al nuovo Statuto. - Che è opportuno riformulare completamente l’art. 46 della Delibera in esame, in quanto, qualora fosse votata così come proposta, si configurerebbe illegittimo, perché in contrasto con le novità Statutarie ricordate, che prevedono l’adozione del bilancio e del PEG da parte del Municipio, l’autonomia amministrativa e gestionale oltre, l’autonomia finanziaria che è la sola prevista dall’articolo proposto ora. Potere di indicazione e di revoca da parte del Presidente del Direttore del Municipio: - che con l’introduzione dell’elezione diretta del Presidente, la titolarità della rappresentanza del Municipio è assegnata al Presidente dello stesso che, all’ art. 27 , comma 17 dello Statuto del Comune di Roma rappresenta il Municipio, nonostante che lo stesso art. 27, comma 1, stabilisca che il Consiglio Municipale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. - che sia l’art. 23, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Comune di Roma, che l’art. 8, comma 2 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici del Municipali, prevedono che l’incarico di Direttore del Municipio sia conferito dal Sindaco di Roma su proposta del Presidente del Municipio, acquisito il parere dell’Assessorato alle politiche delle risorse umane. - che al comma 3, della stessa Delibera 26/2001, prevede che il Dirigente, quale responsabile del corretto e tempestivo adempimento degli obiettivi e dei compiti indicati, può essere revocato, per inosservanza delle direttive, dall’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del TUEL. - che l’art. 25, comma 5 della Delibera della Giunta Comunale n° 66798, dispone che in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati dal PEG, ovvero per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dalla Legge a dai vigenti contratti collettivi di lavoro, gli incarichi di Direzione possono essere revocati - che è evidente che l’indirizzo, gli obiettivi ed i compiti, per quanto riguarda i Municipi, sono assegnati dal Presidente, per cui è lo stesso che dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di verifica e controllo dell’operato sia del Direttore del Municipio che degli altri Dirigenti Municipali. - Che per quanto sopra esposto, si ritiene che debba trovare applicazione nel dettato dell’art. 25, comma 2, punto i, della Delibera in esame, il potere, non puramente indicativo, di conferimento e revoca da parte del Presidente dell’incarico di Direttore del Municipio e degli altri incarichi Dirigenziali Municipali, compreso il Comandante del Gruppo dei Vigili Urbani del Municipio. Compiti della Giunta:
   

 
 

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